Statuto

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata - Scopo

Art. 1 - Denominazione

L'anno 2007 (duemilasette) il giorno 28 (ventotto) del mese di Luglio è costituita un’Associazione senza scopo di lucro,

denominata "Cavallerizzo Vive-Kajverici Rron".

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in: Piazza San Giorgio Martire, 14 – Cavallerizzo di Cerzeto (CS), 87040

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro dei soci.

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

L’associazione può operare in Italia ed a livello internazionale.

Art. 3 - Scopo

L’associazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori indicati dai numeri 8, 9 e 10 lettera a) del primo comma dell’articolo 10 della Legge 4 dicembre 1997 n. 460 e, precisamente, nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili.

In particolare, l’associazione ha come scopo lo svolgimento di attività che possano promuovere la nascita e\o lo sviluppo della tutela storico-urbanistica e del recupero geologico del territorio della Frazione Cavallerizzo del Comune di Cerzeto in Provincia di Cosenza (e di tutti i comuni che ricadono nella fascia interessata dalla Faglia sismogenetica regionale che si estende da San Fili a San Marco Argentano).

Ha altresì come scopo lo svolgimento di attività che possano promuovere la tutela ed il recupero del patrimonio culturale ed ambientale del predetto territorio, con particolare riguardo alla minoranza linguistica presente nel medesimo ( L. 482/1999 e L.R. 15/2003).

A titolo MERAMENTE esemplificativo sono in progetto le seguenti attività:

Þ Organizzazione e svolgimento di attività quali conferenze, dibattiti, proiezioni e produzioni di film e cortometraggi, rappresentazioni teatrali, proiezione di documentari, mostre fotografiche e di pittura, scultura e ceramica, conferimenti di premi a persone che si siano distinte per attività culturali e\o sociali ;

Þ Organizzazione e svolgimento di attività ricreative con l’organizzazione di eventi artistici sia da parte dei soci che di soggetti esterni, attività editoriali multimediali, pubblicazione di atti di studio, seminari, conferimento di borse di studio, etc.

Þ pubblicazione di materiale illustrativo inerente agli scopi di cui sopra;

Tutte le attività potranno essere finalizzate al sostegno di iniziative inerenti lo scopo associativo.

L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’Associazione potrà partecipare in qualità di socio ad altri circoli e/o associazioni aventi analoghe finalità.

TITOLO II

Patrimonio - Entrate

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da ogni altro diritto reale, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, che l’associazione potrà accettare a norma di legge, da contributi di Enti ed Associazioni, dagli avanzi netti della gestione delle attività organizzate dall’associazione.

Art. 5 - Entrate

Le entrate di cui dispone l’Associazione per la realizzazione dei propri fini sono le seguenti:

a) i versamenti effettuati dai soci fondatori al fine di costituire l’iniziale fondo comune;

b) le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;

c) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;

d) il ricavato delle attività organizzate dall’Associazione;

e) eventuali finanziamenti pubblici o privati o altri contributi volontari;

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario fatto all’atto dell’ammissione ed a quelli relativi alla quota annua di iscrizione.

E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ad a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione oltre a quelli propri del socio e/o del componente il Consiglio Direttivo e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6 - Utili e avanzi di gestione

Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, nonché eccedenze attive di ciascun esercizio, non potranno essere distribuite anche in modo indiretto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e sono devoluti esclusivamente allo sviluppo delle attività ed iniziative dell’Associazione e delle attività ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle sue finalità e nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Struttura ed Organi dell’Associazione

Art. 7 - Categorie di Soci

L'associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Art. 8 - Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Art. 9 - Soci ordinari

Possono essere soci i soggetti di maggiore età, gli Enti e le Associazioni che condividano lo scopo e le finalità dell’Associazione che a loro volta perseguano finalità analoghe o connesse.

La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al Presidente del Consiglio Direttivo e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata maggioranza del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell’art. 2532, 2° c. C.C., nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’amministrazione. L’adesione comporta inoltre l’obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere oggetto di trasferimento, né può essere restituita in nessun caso.

Art. 9 bis - Soci sostenitori

Possono essere soci sostenitori sia singole persone che associazioni o enti che condividano lo scopo e le finalità dell’Associazione che a loro volta perseguano finalità analoghe o connesse. La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al Presidente del Consiglio Direttivo e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata maggioranza del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'assemblea dei soci a maggioranza semplice. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere oggetto di trasferimento, né può essere restituita in nessun caso. I soci sostenitori non hanno diritto al voto.

Art. 10 - Soci onorari

Sono Soci onorari coloro ai quali venga conferita tale qualità, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, per particolari meriti o per lo svolgimento di attività di carattere sociale o artistico inerenti gli scopi dell’associazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o decadenza.

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’esclusione del socio che abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione o pregiudizievoli per il buon andamento dell’attività sociale deve essere deliberata dall’assemblea a maggioranza assoluta.

La decadenza della qualità di socio ha luogo ove questi, resosi inadempiente al pagamento della quota associativa annuale, non sani la sua morosità entro e non oltre sei mesi dalla diffida da parte del Consiglio Direttivo.

I soci receduti, esclusi o decaduti e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Tale divieto vale anche per gli eredi del socio deceduto.

Art. 12 - Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti ai fini della formazione della volontà dell’Associazione nell’Assemblea che è organo sovrano dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

E’ obbligo di ciascun socio versare la quota annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, rispettare le norme statutarie e regolamentarie ed uniformarsi alle decisioni adottate dall’Assemblea per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque non ripetibili.

TITOLO IV

Funzionamento e competenze degli Organi dell’Associazione

Art. 13 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Assemblea

L’Assemblea è formata da tutti i soci.

Ciascun socio può esercitare il proprio voto anche conferendo delega ad altro socio che non sia Amministratore o dipendente dell’associazione. La delega deve essere conferita per iscritto e recare l’indicazione del nominativo del delegante, del delegato e la data per la quale l’assemblea è stata indetta.

Ciascun delegato può rappresentare fino a tre soci.

Art. 15 - Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede ed in sua assenza è presieduta dal vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno il 50% dei soci e che le delibere siano adottate a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per le delibere concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario entro il 31 maggio. Alla sua convocazione si provvede mediante e-mail, raccomandata a mano o postale, da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo, il giorno e l'ora nonché le materie da trattare, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 16 - Competenze dell’Assemblea

All’assemblea spetta deliberare in merito:

- all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo che verranno scelti fra i soci;

- all’approvazione ed alla modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti;

- all’esclusione dei soci;

- ad ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;

- allo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio dell’associazione.

Essa viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

L’assemblea è convocata presso la sede dell’associazione o presso il domicilio di un socio, o altro luogo prescelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il primo consiglio direttivo, che durerà in carica fino alla data ultima per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, è composto da n. 6 soci fondatori (come risulta dall’Atto Costitutivo).

Alla fine del mandato del primo consiglio direttivo, il nuovo consiglio direttivo ed i successivi saranno composto da minimo di 2 a 10 membri eletti dall’assemblea dei soci.

Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ed i consiglieri restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, il Presidente o il Vicepresidente, qualora il primo fosse venuto meno, deve convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o a richiesta di tre quinti dei suoi membri. Si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo si adotteranno a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo:

a) provvede al buon andamento dell’associazione, deliberando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e sulla base delle direttive emanate dall’assemblea;

b) predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla sua lettura.

c) delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall’associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne.

d) Delibera all’unanimità sull’ammissione dei nuovi soci.

e) Verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

f) Determina la quota di versamento minimo annuo degli associati.

Il Consiglio Direttivo può designare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 18 - Assegnazione delle risorse

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni aventi scopo affine che per legge, statuto o regolamento, perseguano il medesimo scopo.

Art. 19 - Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Art. 20 - Estinzione dell’Associazione

L’Associazione si estingue per le cause previste dall’art. 27 del codice civile e quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto a favore di altre associazioni aventi scopo analogo, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi regolanti la materia.